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TITOLO ICostituzione - Sede - Scopo e Durata della societàART. 1E’ corrente in Milano (Italia), in Via V. Emanuele Orlando n. 28, una Associazione Socio-Culturale sotto la denominazione:
Il trasferimento della sede non comporta modifiche statutarie. ART. 2Per volontà dei soci fondatori l’Associazione si propone lo scopo di promuovere le seguenti finalità, oltre a quelli sociali, ricreativi e culturali:
L’Associazione è apolitica, non persegue finalità di lucro, ma ha solamente finalità sociali, ricreative e culturali, anche se per raggiungere le finalità associative, il sodalizio potrà svolgere attività economica senza la realizzazione di profitti. ART. 3La durata della associazione è illimitata. L’Associazione non può essere sciolta senza il benestare dei soci con diritto di voto a maggioranza di trequarti. TITOLO IIAssociatiART. 4Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero dei soci fondatori e comunque mai inferiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo. ART. 5L’Associazione è composta da: a) soci fondatori b) soci ordinari c) soci benemeriti e onorari d) soci simpatizzanti e sostenitori. I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione. I soci ordinari sono coloro di indubbie origini Pugliesi, nonché i loro parenti in linea retta fino al primo grado. I soci benemeriti sono quelli che contribuiscono in maniera significativa all’attività dell’Associazione, e quelli onorari sono coloro che, pur non avendo origini Pugliesi, favoriscono lo sviluppo dell’Associazione, con il loro impegno e contributo partecipativo. I soci simpatizzanti sono coloro che non hanno origini Pugliesi e i soci sostenitori quelli che contribuiscono, con sostegni finanziari, elargizioni e contributi allo sviluppo dell’Associazione. Le quote minime per ogni categoria di soci vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dell’Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l’Associazione può offrire. Tuffi i soci hanno diritto di voto. ART. 6Per ottenere l’ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo firmando la scheda di adesione e controfirmato da almeno un socio presentatore. Il socio firmando la scheda di adesione dichiara di aver preso visione del presente statuto e di accettarlo incondizionatamente. ART. 7La qualifica di socio si perde:
Particolare cura dovrà pone il Consiglio Direttivo nell’esaminare la posizione di quei soci che, per motivi loro personali, tentino con pressioni od interventi presso altri soci di fomentare confusione nel sodalizio, con il pericolo di arrecare danno ad altri soci o al sodalizio stesso. In tal caso, tali soci saranno deferiti al Collegio dei Probiviri per eventuali provvedimenti disciplinari e/o radiazioni. Le deliberazioni prese in materia di radiazioni debbono essere comunicate al socio, che ne fosse oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nel più breve tempo possibile. I soci che intendessero reclamare contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo dovranno proporre istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. TITOLO III°Gestione sociale - rendicontazione economica
ART. 8
Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote associative. ART. 9Le entrate del Sodalizio sono costituite da:
Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad opere assistenziali, benefiche, ed in ogni caso ad Enti senza fine di lucro. ART. 10L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. ART. 11Il residuo attivo risultante dal rendimento economico, cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito come segue; a) non meno del 20% (venti per cento) alla riserva legale; b) rimanente per il perseguimento dei fini istituzionali (scopi sociali). TITOLO IVOrgani sociali – AssembleeART.12Gli organi dell’Associazione sono costituiti da: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; e) Comitato Esecutivo; d) Collegio dei Revisori; e) Collegio dei Probiviri. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie, e la loro convocazione è deliberata dai Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria delibera:
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti e da almeno due terzi dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:
ART. 13La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, possono essere richieste da due terzi dei soci con diritto di voto che dovranno presentare domanda al Presidente corredate da apposito ordine del giorno. ART. 14La convocazione dell’Assemblea viene fatta mediante raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere almeno gli oggetti da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e dell’ora della prima e seconda convocazione. La data della seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo di quella fissata per la prima. In mancanza dell’adempimento di tali formalità, l’Assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Revisori dei Conti effettivi dell’Associazione. ART. 15Potranno prendere parte all’Assemblea ordinaria ed a quella straordinaria tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio avente diritto a voto, mediante delega scritta; Ogni socio delegato non può rappresentare più di un altro socio. ART. 16Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario dell’Associazione in carica od altra persona da designarsi. Quando debba procedersi a votazione il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo, che costituiranno il seggio di votazione assieme al Presidente e al Segretario. Per ogni assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. ART. 17L’Assemblea in prima convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero. Le delibere prese dall’Assemblea sono vincolanti anche per gli assenti o dissenzienti. ART. 18Per votazione si procederà, normalmente, col sistema dell’alzata e seduta o per divisione. Per l’elezione delle cariche sociali si procederà, normalmente, a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. TITOLO VConsiglio Direttivo - Comitato EsecutivoART. 19Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 (tre) a 15 (quindici) soci eletti dall’Assemblea, in regola con il versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. La cessazione o la sostituzione degli Amministratori è regolata dagli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione, da ratificare nella prima Assemblea successiva alla sua nomina. I Soci Fondatori sono incaricati di provvedere alla gestione dell’Associazione, sino a quando non si sia riunita la prima Assemblea ordinava successiva alla costituzione dell’Associazione che procederà alla nomina del Consiglio Direttivo. ART. 20Le cariche di Presidente, di Vicepresidente, di Segretario e di Tesoriere, vengono assegnate dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Nella stessa riunione viene deliberata la eventuale costituzione di un Comitato Esecutivo e dei suoi membri. ART. 21Le riunioni possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori, non meno di tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo lettera, telegramma o comunicazione per telex o per telefax, salvo i casi di urgenza, in cui basterà il preavviso di un giorno anche a meno telefonico, in modo che i Consiglieri ed il Collegio dei Revisori dei Conti ne siano informati almeno il giorno precedente la riunione. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori dei Conti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Revisori dei Conti, Amministratori ed il Presidente, oppure parenti o affini fino al primo grado. ART. 22Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro, a titolo di esemplificazione, al Consiglio Direttivo:
Nessun componente del Consiglio Direttivo o socio può prendere impegni o trattare per conto dell Associazione senza preciso e specifico mandato del Consiglio Direttivo; Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive, si renda assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s’intende decaduto dalla carica. Egli verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea, ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti ART. 23Il Presidente, per delega dell’Assemblea, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. In caso di assenza le sue mansioni vengono disimpegnate, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri a qualunque membro del Consiglio stesso. ART. 24Per il disbrigo delle pratiche correnti ed il coordinamento delle direttive del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo, viene costituita la Segreteria che dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento sociale del sodalizio. 111 Tesoriere dirige l’amministrazione finanziaria e s’incarica dell’esazione delle entrate e della tenuta dei movimenti economici, provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci. ART. 25Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, delegabili ai sensi dell’art. 2381 c.c., ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto di tale Comitato. Il Comitato Esecutivo opera, con riferimento alle formalità per la sua convocazione, con le stesse regole previste per il Consiglio Direttivo. Alle adunanze del Comitato Esecutivo può assistere il Collegio dei Revisori dei Conti e le riunioni e le relative deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo. TITOLO VICollegio dei Revisori dei ContiART. 26Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra i non soci. Il Presidente del Collegio è nominato dai membri effettivi. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ART. 27Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’Amministrazione, vigila sull’osservanza delle leggi e sulla normativa relativa al presente Statuto, accerta la regolare tenuta delta contabilità sociale ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Rilevando irregolarità amministrative deve comunicarle al Presidente e, qualora queste persistessero, deve richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria per prendere i necessari provvedimenti.
TITOLO VIICollegi dei probiviriART. 28
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri uno di essi nominato dall’Assemblea in concomitanza con il rinnovo delle cariche sociali, un altro dal Consiglio Direttivo ed il terzo d’intesa tra i primi due così nominati, dura in carica tre anni, è rieleggibile ed elegge, nel suo seno, un Presidente che provvede alla convocazione del Collegio quando occorra e quando gliene venga fatta richiesta. Le decisioni del Collegio sono valide se prese alla presenza di tutti i membri, sentite le parti in contesa, devono essere motivate e risultare da apposito verbale. ART. 29Il Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme del Codice Civile sull’arbitrato, si pronuncia secondo equità ed a maggioranza, previo tentativo di conciliazione, su ogni controversia che possa insorgere fra gli iscritti, relativa all’attività sociale in genere. TITOLO VIIIDisposizioni generaliART. 30Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. |
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